Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
D.Lgs. 81/2008
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
i) «Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Vai alla pagina degli RLS di Ateneo
Vai al testo Integrale del Il D. Lgs. 81/2008 e dei decreti Attuativi
ultimo aggiornamento: 23-Ott-2013