Dirigente ai fini della sicurezza
Definizione dal Decreto Legislativo 81/2008 art. 2 comma d
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
La figura del Dirigente secondo lo Statuto dell’Università di Firenze
Dirigente (ai fini della sicurezza): ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture dotate di poteri di spesa e di gestione, qualificabili quale unità produttiva. Essi sono, pertanto, i Presidi delle Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti di Polo, i Dirigenti Amministrativi dell’Amministrazione Centrale, i Direttori dei Centri di cui all’art. 29 dello Statuto, i Direttori dei Centri Interdipartimentali, i Direttori di Biblioteca.
ultimo aggiornamento: 18-Gen-2019