Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Ateneo Sicuro. Portale della sicurezza dell'Università di Firenze

Datore di lavoro

Definizione dal Decreto Legislativo 81/2008 art. 2 comma b

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

 
La figura del Datore di Lavoro secondo lo Statuto dell’Università di Firenze

Datore di Lavoro: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 34 dello Statuto dell’Università di Firenze.

 

 
ultimo aggiornamento: 18-Gen-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Home Page

Inizio pagina