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Ateneo Sicuro. Portale della sicurezza dell'Università di Firenze

Il Sistema di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (S.G.S.L.)

SICUREZZA

In generale si definisce come tale la oggettiva condizione di assenza di pericolo, anche se nella realtà una situazione completamente priva di pericolo risulta raramente verificabile.

Per sicurezza sul lavoro si intende la situazione in cui il lavoratore è messo in condizioni di lavorare senza esporsi al rischio di incidenti, attraverso accorgimenti, strumenti e tecniche di lavoro che forniscono un ragionevole grado di protezione di fronte al possibile verificarsi di incidenti.

 

SGSL: caratteristiche e specificità

Il D.Lgs. 81/08 ha proposto la possibilità per le aziende di dotarsi di modelli di organizzazione e di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di garantire sia il rispetto degli standard legislativi che il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. In particolare l’art 30 specifica quanto segue.

 

1. il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a)       al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge …;

b)       alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione..;

c)        alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, …;

d)       alle attività di sorveglianza sanitaria;

e)       alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f)         alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure …;

g)       alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h)       alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

 

Pertanto ogni azienda può realizzare un proprio modello di organizzazione al fine di migliorare la gestione delle attività relativamente agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. La possibilità di definire un proprio modello organizzativo (art. 30 c. 1, 2, 3 e 4) risulta un’operazione sicuramente praticabile da aziende organizzate e capaci di poter definire autonomamente la struttura del proprio modello, creare le regole e le modalità applicative di gestione. Questa attività può tuttavia esporre a critiche e risultare poco credibile di fronte a controlli da parte degli enti preposti. Per questo motivo si può ricorrere alla scelta di sistemi gestionali basati sull’adozione di standard (Linee guida UNI-INAIL, OHSAS 18001) riconosciuti conformi ai requisiti dell’art. 30 per le parti corrispondenti.

In generale l’adozione di un "qualsiasi" sistema di gestione, seppur ritenuta "volontaria", risulta essere una scelta necessaria per tutte le aziende che vogliano adempiere in maniere efficace ed efficiente agli obblighi di legge, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro.

 
ultimo aggiornamento: 18-Gen-2019
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