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Ateneo Sicuro. Portale della sicurezza dell'Università di Firenze

Informazione

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Il Datore di lavoro si impegna affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione, formazione ed addestramento.

 

La presente sezione rende disponibili all'utenza materiale informativo sui temi della sicurezza. 

Sono proposte Linee Guida, Buone Prassi ed altro materiale informativo, redatte da alcuni tra i principali Istituti in tema di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, tra cui INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) e SUVA (CH).
Tale attività rientra negli obblighi relativi alla Informazione che il Datore di Lavoro deve assolvere nei confronti dei Lavoratori (Art. 36, D.Lgs. 81/2008).

 

D.lgs. 9/4/2008, n.81 

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 

 
ultimo aggiornamento: 18-Gen-2019
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